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23/05/2007

Misure fiscali per favorire la pratica sportiva

Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Detrazioni per lo Sport nell’ultima Finanziaria

L’ultima Finanziaria, modificando l’art. n. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ha previsto una detrazione del 19% dell’IRPEF per le spese, per un importo non superiore a Euro 210,00, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Per l’operatività della disposizione si è, però, dovuto attendere il mese di aprile allorquando è stato emanato l’atteso decreto interministeriale che ha sancito le categorie di soggetti che possono dar diritto alla detrazione delle spese, nonché le modalità di certificazione delle stesse. Si avrà, pertanto, diritto alla detrazione delle spese sostenute per l’iscrizione o l’abbonamento a corsi (con un risparmio massimo di Euro 39,90 – il 19% di Euro 210,00) per ragazzi di età compresa tra i 5 anni (compiuti) e i 18 (da compiere, dunque pur sempre minorenni). Le attività sportive “dilettantistiche” che danno diritto allo sgravio fiscale potranno essere organizzate da Associazioni e Società Sportive iscritte al Registro CONI, nonché tutti i gestori, pubblici o privati, anche organizzati sotto forma di impresa. Alla luce dei chiarimenti contenuti nel decreto, la qualificazione “dilettantistica” dell’attività sportiva non appare immune da censure in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. n. 7 L. 186/2004, è il CONI l’unico organismo certificatore dell’attività sportiva “dilettantistica”. In virtù di tale norma, non si comprende come soggetti che, del tutto legittimamente svolgono attività sportiva in forma di impresa, possano praticare attività sportiva definita “dilettantistica”. La lettura del decreto e dell’allegata relazione, però, non lasciano adito a dubbi di sorta. Nel campo di applicazione della detrazione rientrano tutte le attività sportive da chiunque organizzate.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto pagamento non sono state previste particolari modalità. La spesa potrà essere attestata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento. Il documento dovrà in ogni caso recare l’indicazione dei dati fiscali dell’ente organizzatore dell’attività sportiva, la causale del pagamento, l’importo versato ed i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva (il minore) nonché il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (il genitore). Una lettura che si basasse esclusivamente sull’interpretazione letterale della norma porterebbe, però, all’aberrante conclusione che il minore potrebbe anche non essere a carico del soggetto che effettua il pagamento.

Pur in assenza di particolari formalità, le ricevute di pagamento rilasciate dai gestori dei centri rischiano di risultare spesso inadeguate. Basti pensare alle strutture dotate di registratore di cassa ove il pagamento viene "certificato" a mezzo di scontrino fiscale. E' di tutta evidenza che detto documento non con­tiene tutti i requisiti previsti dal Legislatore per beneficiare della detrazione in commento e che ad esso dovrà essere allegata, a parere di chi scrive, quietan­za di pagamento (anche manuale) che riporti quanto previsto dal decreto. Vi è da rilevare, inoltre, che non tutte le spese sostenute per minori che praticano attività sportive daranno diritto alla detrazione in quanto la norma fa esclusi­vo riferimento all'iscrizione annuale (e non alla quota associativa) o all'abbo­namento. Il semplice ingresso in piscina o in palestra, dunque, non darà dirit­to ad alcuno sgravio fiscale. Si ricorda, infine, che la detrazione opera per tut­te le spese sostenute nell'anno 2007 (dunque dal 1° gennaio se certificate in maniera corretta) e dovranno essere indicate da colui che ne ha sostenuto il costo nella dichiarazione dei redditi UNICO/2008 o 730/2008. Pochi giorni dopo l'emanazione del provvedimento sulle detrazioni, la Camera ha convertito (con Legge 4 aprile 2007, n°41) il decreto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni calcistiche varato dal Governo sull'onta emotiva dei tragici fatti di Catania. Pur salutan­do con favore l'approvazione della legge, non possiamo sottacere il fatto che solo in extremis è stato trovato tra le forze politiche un accordo che ha con­sentito la conversione nei termini. Quasi tutti gli emendamenti al provvedi­mento, già presentati in commissione, sono stati ritirati e riproposti in un pro­getto di legge che verrà presto preso in esame dal Parlamento. Il provvedi­mento contiene norme sulla sicurezza passiva e l'adeguamento degli impianti e sulla vigilanza nel corso degli avvenimenti sportivi, nonché misure di pre­venzione e repressione, quali il divieto di accesso agli stadi e di utilizzo di strumenti pericolosi, l'arresto differito e l'aggravamento del regime delle san­zioni. Fra le modifiche apportate al testo del Governo, c'è anche un giro di vite sulle sanzioni per le lesioni gravi e gravissime contro pubblici ufficiali in servi­zio. Inoltre, tutte le misure di sicurezza già previste per gli impianti di capien­za superiore alle 10.000 unità, a far data dalla stagione calcistica 2007/2008, saranno estese agli impianti con capienza superiore a 7.500 posti. Il riferimen­to all'inizio della stagione calcistica porta a ritenere che negli impianti", anche di capienza superiore a quella indicata, ove si svolgano però competizioni non calcistiche, non dovranno essere adottate analoghe misure. Ho voluto vedere connessi i due provvedimenti in commento che, fatalmente, sono stati approvati a distanza di pochissimi giorni. So bene che affrontano temi troppo diversi per essere paragonati, ma intravedo in entrambi una me­desima radice. Non è un caso, infatti, che la legge c.d. "anti-violenza" preve­da iniziative per promuovere i valori dello sport, tra le quali la cessione di bi­glietti gratuiti per i minori di 14 anni se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Lo Sport italiano vuole e deve ripartire dai gio­vani.

Tratto da “Il Sole24ore SPORT” – Ernesto Russo

Mensile Anno 8 n. 4 – Aprile 2007